Art. 3
Violazioni in materia di diritto annuale delle camere di commercio
In vigore dal 4 mag 2005
Violazioni in materia di diritto annuale
delle camere di commercio
1. La sanzione amministrativa di cui all' si applica ai casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all' del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 359 dell'11 maggio 2001, recante «Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
2. Ai soli fini del presente regolamento, per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1.
3. Ai soli fini del presente regolamento, i versamenti effettuati con un ritardo superiore al termine di cui al comma 2, o quelli effettuati solo in parte, si considerano omessi, limitatamente a quanto non versato.
4. Non si considera omesso il versamento eseguito in favore di una camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato entro i termini di pagamento di cui al comma 1.
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Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2005-01-27;54#art-3