Art. 8
In vigore dal 11 feb 2005
1. L', comma 1, del decreto, è sostituito dal seguente:
"1. L'assegnazione degli alloggi è disposta:
a) per gli ASIR, dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, con lo stesso provvedimento che dispone il trasferimento ovvero l'assunzione del comando o l'assegnazione dell'incarico. A tal fine il Comandante Generale, sentito il Direttore Marittimo competente per territorio, con proprio provvedimento individua espressamente gli alloggi da assegnare;
b) per gli ASI, AST e SLI dal Direttore Marittimo su proposta del Capo del Compartimento Marittimo, del Comandante del Reparto di Volo e per il Reparto Supporto Navale su proposta del Comandante previa approvazione del Comandante generale, a seguito di istanza formulata in conformità all'allegato "A". Per i titolari degli incarichi indicati nel successivo , comma 1, lettera a), provvede il Direttore Marittimo di Roma su indicazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.".
2. Nell', comma 3, del decreto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Gli alloggi della categoria APP sono assegnati con apposito atto direttamente dai Comandi in cui sono ubicati detti alloggi.".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2004-12-01;328#art-8