Art. 9

In vigore dal 11 feb 2005
1. L' del decreto è sostituito dal seguente: " (Incarichi cui è connessa l'assegnazione di alloggi della categoria ASI e assegnazione degli alloggi AST). - 1. I seguenti incarichi danno luogo all'assegnazione degli ASI, nei limiti della disponibilità degli alloggi medesimi nella sede, secondo l'ordine di priorità in cui sono elencati: a) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto: Vice Comandante Generale; Capo della Centrale Operativa; Ufficiale addetto al Comandante Generale; Coordinatore; Capi reparto; Capo del Reparto Ambientale Marino; Assistente del Comandante Generale; Sottufficiale responsabile dell'autoreparto; ulteriore personale militare che ricopre incarichi e ruoli secondo un ordine di priorità funzionale che assicuri l'assolvimento di primarie esigenze stabilite dal Comandante generale, con proprio provvedimento, sentiti i Capi Reparto. b) Uffici marittimi periferici: Titolare di ufficio locale marittimo; Titolare di delegazione di spiaggia; Titolare di Comando equipollente; Comandante in seconda o Ufficiale in seconda di ufficio marittimo periferico; Capo Sezione Operativa di Capitaneria di Porto e, nelle sedi di Direzione Marittima, del Comandante della Zona Navale; Capo Servizio V.T.S. di area; Capo Servizio V.T.S. locale; Comandante di Unità Navali del Corpo; Direttore di Macchina di Unità Navali del Corpo; Capo Sezione Sicurezza Navigazione ovvero Tecnica; Aiutante Maggiore; 1° Nostromo; Responsabile sezione staccata di Capitaneria di Porto; Consegnatario per debito di vigilanza (capo carico); ulteriore personale militare che ricopra incarichi e ruoli secondo un ordine di priorità funzionale che assicuri l'assolvimento di primarie esigenze, rilevanti a livello locale, stabilite dal Capo del Compartimento con proprio provvedimento motivato, sottoposto all'approvazione del Comando generale. c) Reparti di Volo (Nuclei Aerei/Sezioni Volo Elicotteri): Comandante; Capo Servizio Operazioni; Piloti; Operatori di Volo; Capo Servizio Tecnico; Comandante in 2ù; Capo servizio sicurezza volo; Capo hangar; Capo magazzino; Addetti ai servizi di volo; ulteriore personale militare che ricopra incarichi e ruoli secondo un ordine di priorità funzionale che assicuri l'assolvimento di primarie esigenze stabilite dal responsabile del Reparto con proprio provvedimento motivato, sottoposto all'approvazione del Comando generale. d) Reparto Supporto Navale: Comandante; Capo Ufficio Tecnico-Logistico; Capo Ufficio Amministrativo e Infrastrutture; Capo Ufficio Personale; Consegnatario; Maresciallo addetto Ufficio Tecnico-Logistico; Maresciallo addetto Ufficio Personale; ulteriore personale militare che ricopra incarichi e ruoli secondo un ordine di priorità funzionale che assicuri l'assolvimento di primarie esigenze stabilite dal Comandante del Reparto Supporto Navale con proprio provvedimento motivato, sottoposto all'approvazione del Comando generale. 2. L'assegnazione degli AST, nei limiti della disponibilità degli alloggi della medesima categoria, è stabilita in ragione inversa al reddito del nucleo familiare legalmente riconosciuto, rapportato alla composizione numerica dello stesso, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o modello sostitutivo di ciascuno dei componenti del nucleo familiare. Gli AST non possono essere assegnati al personale che: a) sia proprietario o usufruttuario in cooperativa, ancorchè indivisa, di un'abitazione idonea e disponibile, ubicata nello stesso Comune ove è situata la sede di servizio ovvero in un comune limitrofo; b) sia assegnatario di una abitazione di un Istituto autonomo case popolari o similare, militare o civile, o concessa da qualsiasi altra amministrazione dello Stato; c) abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni sopraindicate; d) ricopra un incarico che dà titolo all'assegnazione di un alloggio ASI e non abbia presentato domanda per l'assegnazione nella sede di servizio di tale categoria di alloggi ovvero che abbia rinunciato all'assegnazione di alloggio ASI. Un'abitazione è considerata idonea se composta da un numero di vani utili almeno pari a quello dei componenti il nucleo familiare convivente, compresi comunque il capo famiglia ed il coniuge convivente ed è considerata disponibile anche se occupata da altri in assenza di azioni giudiziarie per il suo recupero debitamente curate. 3. Nel caso fossero disponibili più alloggi, l'assegnazione è effettuata, in base alla composizione del nucleo familiare convivente con il richiedente, in relazione alle dimensioni degli alloggi disponibili. 4. I destinatari di ASIR che ritengono di poter soddisfare pienamente le esigenze di servizio senza abitare l'alloggio possono avanzare apposita motivata istanza, per via gerarchica, al Direttore Marittimo competente; questi, nell'inoltrare l'istanza, deve corredarla con il proprio parere che può essere favorevole nel caso in cui il richiedente fruisca di un alloggio da dove è possibile raggiungere, prontamente, la sede di servizio. Sulle istanze di deroga, il Direttore Marittimo acquisisce il nulla osta del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. I destinatari di ASI che parimenti ritengono di poter soddisfare pienamente le esigenze di servizio senza abitare l'alloggio possono rinunciare all'assegnazione. Tale rinuncia è comunicata al Comando generale unitamente all'eventuale istanza di assegnazione dell'alloggio in questione di altro personale. 5. Gli ASI inividuati in forza del comma 1, per i quali è intervenuta la rinuncia da parte dell'assegnatario, e gli ASIR non assegnati per effetto della deroga di cui al comma 4, possono, previa approvazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, essere assegnati, in uso temporaneo, solo ad altro personale avente titolo ad alloggio ASI sulla base dell'ordine di priorità di cui al comma 1 del presente articolo. Detto personale deve sottoscrivere espresso impegno a rendere disponibile l'alloggio, a proprie spese e senza poter invocare alcuna proroga, in tempo utile e comunque entro i trenta giorni precedenti l'arrivo del nuovo titolare della carica cui l'alloggio sia specificatamente connesso, salvo che questi abbia richiesto e ottenuto la deroga o abbia rinunciato all'alloggio. 6. In caso di trasferimento a nuova destinazione, la domanda di alloggio può essere inoltrata dal momento della designazione al nuovo incarico. A tal fine, i Titolari dei Comandi della nuova destinazione, per il personale il cui movimento non contenga esplicita designazione d'incarico, devono comunicare al più presto all'interessato, e comunque entro trenta giorni dalla ricezione del dispaccio contenente il movimento, l'incarico da assolvere e consegnare allo stesso, se ha diritto all'alloggio, relativo stralcio planimetrico, dandone conoscenza al Comando Generale ed alla Direzione Marittima. 7. L'assegnatario di ASI può chiedere il cambio dell'alloggio occupato con un altro più grande, che si rendesse eventualmente disponibile, soltanto nel caso in cui il proprio nucleo familiare dia titolo a precedenza rispetto al candidato in attesa di nuovo alloggio. In tal caso, chi chiede il cambio dell'alloggio non potrà chiedere alcun contributo spese per il trasloco e non dovrà causare ritardo al nuovo assegnatario (che andrà ad occupare l'alloggio da lui lasciato libero).".
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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2004-12-01;328#art-9

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