Art. 6
In vigore dal 11 feb 2005
1. L' del decreto è sostituito dal seguente:
" (Categorie degli alloggi di servizio). - 1. Gli alloggi di servizio assegnati al personale del Corpo delle capitanerie di porto si suddividono nelle seguenti categorie:
a) alloggi destinati ad esigenze di servizio connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando (ASIR): Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Capi di compartimento marittimo, Capi di ufficio circondariale marittimo.
Per detti alloggi è applicabile il regime derogatorio previsto nell', comma 4, ed alle condizioni fissate nel comma 5 dello stesso articolo. In tal caso gli stessi alloggi sono comparati - in via temporanea - alla categoria ASI e possono essere assegnati rispettivamente al personale di cui all', comma 1;
b) alloggi di servizio connessi all'incarico (ASI): per il personale a cui sono affidati incarichi continuativi che richiedono l'obbligo di abitare presso la località di servizio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità ovvero di sicurezza del servizio stesso;
c) alloggi collettivi di servizio nell'ambito di caserme asserviti ad immobili in uso agli uffici marittimi periferici per ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa in servizio permanente destinati nella sede (ASC): per il personale militare, celibe o coniugato senza famiglia a seguito. In tali alloggi ogni interessato può disporre di una sola camera con o senza bagno;
d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST): per il personale militare in servizio permanente, coniugato e con famiglia al seguito, che presta effettivo servizio nella sede ove è ubicato l'alloggio ovvero nel Comune limitrofo;
e) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare imbarcato e relativi familiari di passaggio (SLI): per il personale militare in servizio permanente, coniugato e con o senza famiglia al seguito, che presta servizio a bordo di unità navali del Corpo gestite dal Reparto Supporto Logistico con sede a Messina;
f) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP): per il personale militare in servizio permanente, celibe o coniugato senza famiglia al seguito, in missione presso comandi, enti e reparti per frequenza di corsi ovvero per attività connesse a motivate esigenze di servizio.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2004-12-01;328#art-6