Art. 4
In vigore dal 11 feb 2005
1. L', comma 1, del decreto, è sostituito dal seguente:
"1. La Capitaneria di Porto, il Reparto di Volo o il Reparto Supporto Navale, qualora l'assegnatario non provveda direttamente alla riparazione dei danni rilevati e nel caso di contestazione, acquisiscono, nelle forme di rito, preventivi di spesa e provvedono, acquisito il nulla osta della Direzione Marittima, al ripristino d'ufficio ed in danno del responsabile.".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2004-12-01;328#art-4