Art. 7

In vigore dal 11 feb 2005
1. L' del decreto è sostituito dal seguente: " (Durata delle assegnazioni). - 1. La durata delle assegnazioni degli alloggi è stabilita come segue: a) alloggi di categoria ASIR e ASI: la durata è direttamente connessa e quindi pari al tempo di permanenza nell'incarico e la relativa utilizzazione è consentita con l'assunzione dell'incarico; b) alloggi di categoria ASC: la durata è direttamente connessa e quindi pari al tempo di permanenza nell'incarico che dà titolo all'assegnazione dell'alloggio di servizio; c) alloggi di categoria AST: la durata dell'assegnazione non può essere superiore ai sei anni; d) alloggi di categoria SLI: la durata dell'assegnazione, stabilita dalle disposizioni particolari emanate dal Comando, non può essere superiore a mesi tre, con possibilità di rinnovo salvo che non vi siano domande intese ad ottenerne la fruizione; e) alloggi di categoria APP: la durata dell'assegnazione, stabilita dalle disposizioni particolari emanate dal Comando, non può essere superiore a mesi tre, con possibilità di rinnovo salvo che non vi siano domande intese ad ottenerne la fruizione.".
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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2004-12-01;328#art-7

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