Art. 11
In vigore dal 11 feb 2005
1. La rubrica dell'articolo 17 del decreto, è sostituita dalla seguente:
"Decadenza dell'assegnazione degli ASI, AST, SLI e ASC".
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 17 del decreto, è sostituito dal seguente:
"1. Gli assegnatari degli ASI, AST, SLI e ASC decadono dal rispettivo beneficio nei seguenti casi:".
3. All'articolo 17, comma 1, la lettera f) del decreto è sostituita dalla seguente:
"f) mancata utilizzazione dell'alloggio con il proprio nucleo familiare convivente entro sei mesi dalla data di assegnazione per gli AST ed entro dieci giorni per gli SLI".
4. Nell'articolo 18 del decreto, ai commi 3 e 4, le parole "Nucleo Aereo" sono sostituite dalle seguenti: "Reparto di Volo o Comandante del Reparto Supporto Navale".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2004-12-01;328#art-11