Art. 15

In vigore dal 11 feb 2005
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. à fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° dicembre 2004 Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 1, foglio n. 23
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2004-12-01;328#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo