Art. 15
In vigore dal 11 feb 2005
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. à fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° dicembre 2004
Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 1, foglio n. 23
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2004-12-01;328#art-15