Art. 10
In vigore dal 11 feb 2005
1. Nella rubrica dell' del decreto, dopo l'acronimo "ASC", è aggiunto il seguente: "e APP".
2. All', i commi 4 e 5 del decreto sono sostituiti dai seguenti:
"4. Gli ASC, APP e SLI sono provvisti delle dotazioni standard di mobili, corredi e materiali di casermaggio nonché, limitatamente alle prime due categorie di alloggi, di effetti letterecci.".
"5. Le norme di dettaglio per la conduzione degli ASC e APP sono emanate a cura dei Comandi responsabili della relativa gestione".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2004-12-01;328#art-10