Art. 6
Contenuti del piano provvisorio di protezione
In vigore dal 10 lug 2004
1. Il contenuto del piano provvisorio di protezione viene stabilito dalla Commissione, in relazione all'esposizione a pericolo dei soggetti interessati, tenendo conto degli elementi informativi disponibili o acquisiti successivamente alla proposta, nonché delle notizie eventualmente fornite dal Prefetto.
2. Nella definizione del piano provvisorio di protezione la Commissione tiene conto delle misure eventualmente adottate dal Prefetto, il cui contenuto può essere confermato, integrato o modificato.
3. All'attuazione del piano provvisorio provvede il Servizio centrale di protezione di cui all' della legge 15 marzo 1991, n. 82, denominato d'ora in avanti, ai fini del presente decreto, Servizio centrale di protezione. Se la Commissione non ritiene necessario il trasferimento in luogo protetto, il soggetto responsabile della specificazione e dell'attuazione del piano provvisorio è il Prefetto.
4. In particolare, il piano provvisorio può prevedere:
a) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti;
b) accorgimenti tecnici di sicurezza;
c) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza;
d) trasferimento in località segrete, in casi di particolare gravità;
e) forme di assistenza economica, consistenti nelle spese alloggiative, nell'erogazione dell'assegno di mantenimento, secondo le modalità e nei limiti previsti per i collaboratori ed i testimoni, rispettivamente dall', comma 6, e dall'articolo 16-ter, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1991, n. 82 e nell'assistenza legale;
f) modalità particolari di custodia in istituti penitenziari, ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione penitenziaria in attuazione delle disposizioni vigenti;
g) ogni altra misura, anche di carattere economico, ritenuta necessaria.
Storico versioni
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