Art. 4
Contenuto della proposta di adozione del piano provvisorio di protezione
In vigore dal 10 lug 2004
Contenuto della proposta di adozione del piano provvisorio
di protezione
1. Nei confronti di un soggetto che ha manifestato la volontà di collaborare o delle persone indicate negli , comma 5, e 16-bis, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82, se vi sono situazioni di particolare gravità o urgenza, può essere adottato un piano provvisorio di protezione.
2. La richiesta di adozione di un piano provvisorio di protezione contiene i seguenti elementi informativi:
a) notizie ed elementi utili per la valutazione sulla gravità e attualità del pericolo;
b) elencazione delle eventuali misure di tutela adottate o fatte adottare;
c) motivi per i quali le misure in questione non appaiono adeguate;
d) indicazione quanto meno sommaria dei fatti sui quali il soggetto interessato ha manifestato la volontà di collaborare;
e) motivi per i quali la collaborazione è ritenuta attendibile e di notevole importanza;
f) motivi per i quali vi è urgenza di provvedere.
3. La richiesta di adozione di un piano provvisorio di protezione viene indirizzata alla Commissione centrale, che delibera entro la prima seduta successiva alla richiesta.
4. In caso di situazioni di eccezionale urgenza, che non consentono di attendere la deliberazione della Commissione centrale, l'Autorità proponente il piano provvisorio segnala al Prefetto del luogo dove dimorano il collaboratore, il testimone e le altre persone inserite nella proposta la necessità dell'adozione di misure di protezione atte a tutelarne immediatamente l'incolumità.
5. Per le persone detenute o internate, la segnalazione di cui al comma 4 deve essere inoltrata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che adotta le misure di cui all', comma 4, lettera f) del presente Regolamento.
6. Il Prefetto, ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, dispone le misure indicate nell', comma 4, lettere a), b), c), d) e g) del presente Regolamento, dandone contestuale notizia alla Commissione centrale e, ove ritenuto necessario, avanza, ai sensi dell', comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e sempre informandone la Commissione centrale, motivata richiesta al Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza di avvalersi degli specifici stanziamenti previsti dall' della legge 15 marzo 1991, n. 82.
7. Tali misure mantengono validità fino a quando non interviene la deliberazione della Commissione centrale in ordine al piano provvisorio, che viene comunicata tempestivamente al Prefetto a cura della Commissione stessa.
8. Il Prefetto comunica alla Commissione centrale ogni altro elemento utile per valutare l'esposizione a pericolo degli interessati, in relazione alla situazione locale e alla capacità di reazione del gruppo criminale sul quale sono rese le dichiarazioni.
9. Il Prefetto comunica inoltre le proprie valutazioni circa l'efficacia delle misure adottate, le iniziative adottabili per assicurare o rafforzare la tutela dell'incolumità delle persone in questione ed ogni altra notizia utile ai fini delle determinazioni della Commissione centrale.
10. Il Prefetto, ove necessario, segnala al Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza le situazioni che possono richiedere l'attivazione dei poteri di coordinamento attributigli dall' della legge 15 marzo 1991, n. 82.
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