Art. 9
Obblighi delle persone protette
In vigore dal 10 lug 2004
1. Il contenuto delle speciali misure di protezione e dei programmi speciali di protezione viene riportato in un apposito atto, sottoscritto dal collaboratore, dal testimone di giustizia, nonché dalle altre persone destinatarie della proposta, che si impegnano anche per conto dei figli minori.
2. La sottoscrizione dell'atto non può essere parziale e comporta l'integrale adesione a tutte le clausole, in esso contenute, comprese quelle relative agli obblighi derivanti dalle misure speciali di protezione e dai programmi.
3. Il rifiuto di sottoscrivere l'atto determina in ogni caso la revoca delle speciali misure di protezione o del programma.
4. Con la sottoscrizione, il collaboratore di giustizia si assume l'impegno di rispettare le prescrizioni di cui all', commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e dà atto di essere stato informato delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, nonché di quelle derivanti dalle condotte di cui all'art. 13-quater, comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82.
5. Con la sottoscrizione, il testimone di giustizia si assume l'impegno di rispettare le prescrizioni di cui all', commi 1 e 2, con l'eccezione della lettera e) del comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e dà atto di essere stato informato delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, nonché di quelle derivanti dall'articolo 13-quater, comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82.
Storico versioni
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