Art. 10
Modifica e verifica periodica delle speciali misure di protezione
In vigore dal 10 lug 2004
Modifica e verifica periodica delle speciali misure
di protezione
1. La Commissione centrale può modificare le speciali misure di protezione e il programma speciale di protezione attraverso l'introduzione, la modificazione, l'integrazione, l'abrogazione o la sospensione delle misure tutorie, di quelle assistenziali, nonché di quelle relative agli impegni previsti a carico degli interessati.
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono adottate su richiesta delle persone sottoposte alle misure tutorie, dell'Autorità proponente, delle Autorità preposte all'attuazione delle misure speciali di protezione, nonché su iniziativa della Commissione.
3. Le modifiche delle misure speciali di protezione non possono comunque riguardare gli obblighi previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 a carico dei soggetti che vi sono sottoposti.
4. Le modifiche delle misure speciali di protezione sono disposte quando vi sono esigenze connesse alla tutela della sicurezza o al reinserimento sociale e lavorativo degli interessati.
5. La Commissione delibera sentite l'Autorità proponente e le Autorità preposte all'attuazione delle misure speciali di protezione, nonché il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato.
6. La modifica delle misure tutorie può essere temporanea o definitiva. In quest'ultimo caso la Commissione può anche disporre, se ne ravvisa la necessità, la trasformazione del programma speciale di protezione in misure speciali di protezione, con il rientro degli interessati nella località di origine. Tale determinazione può essere adottata anche nei confronti di soggetti che hanno avviato il processo di reinserimento sociale e lavorativo, nei cui confronti non vi è più l'esigenza di assicurare le misure assistenziali previste nel programma speciale di protezione. In tal caso le misure speciali di protezione sono applicate dal Prefetto del luogo ove gli interessati di fatto risiedono.
7. Le speciali misure di protezione e il programma speciale di protezione sono a termine.
8. Il termine delle misure e dei programmi speciali di protezione - non inferiore a sei mesi e non superiore ai cinque anni - è fissato dalla Commissione centrale con lo stesso provvedimento con cui vengono adottati. In caso di mancata indicazione il termine è di un anno dalla data del provvedimento.
9. La durata delle misure speciali di protezione è resa nota all'Autorità proponente che, almeno un mese prima della scadenza, comunica alla segreteria della Commissione centrale ogni elemento utile per valutare la persistenza dei presupposti che hanno giustificato l'adozione delle misure o del programma speciale di protezione. L'Autorità proponente indica in particolare i procedimenti in cui il collaboratore o il testimone è impegnato e in cui ha deposto, lo stato degli stessi, le sentenze o gli altri provvedimenti, anche di natura cautelare, emessi. L'Autorità proponente trasmette ogni documento utile ai fini delle valutazioni della Commissione.
10. Il Prefetto, per quanto riguarda le misure speciali di protezione, e il Servizio centrale di protezione, per quanto riguarda il programma speciale di protezione, provvedono entro il termine previsto dal comma precedente a comunicare alla segreteria della Commissione elementi utili sul comportamento degli interessati, sull'efficacia delle misure adottate, sulle concrete possibilità di reinserimento socio-lavorativo al di fuori delle misure tutorie, nonché ogni proposta ritenuta utile.
11. La Commissione proroga le speciali misure di protezione, fissando un nuovo termine di scadenza, se ritiene, sulla base degli elementi informativi acquisiti, che permangono i presupposti che ne hanno giustificato l'adozione.
12. La Commissione dispone l'adozione di un programma speciale di protezione nei confronti di soggetti già sottoposti alle misure speciali di protezione, quando il pericolo si è aggravato al punto da rendere le misure inidonee a tutelare l'incolumità degli interessati.
13. In caso di mancata proroga delle misure speciali di protezione restano salvi gli effetti conseguiti fino alla data del provvedimento della Commissione.
14. Il provvedimento di modifica o di mancata proroga delle speciali misure di protezione può prevedere, per agevolare il reinserimento sociale degli interessati, la capitalizzazione, in tutto o in parte, delle misure di assistenza nell'entità e con le modalità indicate nel comma successivo, con l'eventuale prosecuzione delle misure di protezione. È sempre fatta salva la facoltà di adottare misure tutorie in occasione degli impegni processuali inerenti alla pregressa collaborazione o testimonianza rese dall'interessato. Per tali finalità, possono essere garantiti, inoltre, gli interventi di tipo assistenziale strettamente collegati, compresa l'assistenza legale.
15. La capitalizzazione delle misure di assistenza economica di cui al comma precedente avviene, con riferimento ai collaboratori della giustizia, mediante l'erogazione di una somma di denaro pari all'importo dell'assegno di mantenimento, erogato per la durata di due anni. La capitalizzazione può essere riferita ad un periodo fino a cinque anni, in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo. Alla somma a titolo di capitalizzazione si aggiunge l'importo forfetario di 10.000 euro, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, quale contributo per la sistemazione alloggiativa. I predetti criteri si applicano anche a tutti i nuclei familiari inseriti nel programma di protezione. La capitalizzazione può essere riferita ad un periodo fino a dieci anni per i testimoni di giustizia, sempre in presenza di un concreto e documentato progetto di reinserimento socio-lavorativo. La Commissione centrale può comunque deliberare misure straordinarie anche di carattere economico eventualmente necessarie per il reinserimento sociale del collaboratore, del testimone e delle altre persone sottoposte a protezione.
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