Art. 8
Contenuti del programma speciale di protezione
In vigore dal 10 lug 2004
1. Il programma speciale di protezione è disposto dalla Commissione centrale ed è attuato dal Servizio centrale di protezione.
2. La Commissione delibera l'adozione del programma speciale di protezione quando l'esposizione a pericolo degli interessati è tale da rendere necessario il trasferimento in un luogo protetto, e, se si tratta di testimone, questi non si opponga al trasferimento stesso.
3. La Commissione adotta le proprie determinazioni dopo aver acquisito ogni elemento utile circa l'esposizione a pericolo, richiedendo se necessario il parere del Prefetto competente.
4. Il programma speciale di protezione comprende:
a) trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti;
b) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti;
c) accorgimenti tecnici di sicurezza per quanto riguarda le abitazioni o gli immobili di pertinenza degli interessati, che potranno consistere anche in strumenti di video-sorveglianza e di teleallarme;
d) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli sede della località protetta;
e) modalità particolari di custodia in istituti penitenziari ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione penitenziaria in attuazione delle disposizioni vigenti;
f) speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico;
g) misure di assistenza personale ed economica;
h) utilizzazione di documenti di copertura, per assicurare la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale degli interessati. Il Servizio centrale di protezione provvede, tramite dirette intese con il Centro elaborazione dati di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121, ad attivare procedure di controllo sull'utilizzazione dei documenti di copertura rilasciati ai collaboratori di giustizia, salvaguardando la riservatezza delle informazioni;
i) cambiamento delle generalità a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni;
j) misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore o del testimone di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione;
k) misure straordinarie, anche di carattere economico, eventualmente necessarie.
5. Le misure di assistenza economica comprendono, sempre che a tutte o ad alcune non provveda direttamente il soggetto sottoposto al programma di protezione:
a) sistemazione e spese alloggiative;
b) spese per i trasferimenti giustificati da motivi di sicurezza, sanitari o di reinserimento sociale;
c) spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie;
d) assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa, secondo le modalità e nei limiti fissati dall', comma 6, della legge 15 marzo 1991, n. 82 e dalla Commissione centrale.
6. Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 prevedono altresì l'assistenza legale per il collaboratore e il testimone di giustizia ammessi al programma speciale di protezione o al piano provvisorio di protezione.
7. L'assistenza legale consiste nel pagamento degli onorari e delle spese riferibili a un solo difensore, e, nei casi di esame a distanza previsti dall'articolo 147-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, anche al suo sostituto, se presente.
8. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal magistrato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
9. L'assistenza legale è concessa al collaboratore di giustizia in relazione ai procedimenti penali riconducibili all'attività di collaborazione, nonché per i procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e per quelli dinanzi alla magistratura di sorveglianza; essa spetta per ogni fase del procedimento, compresa quella dell'esecuzione, e per ogni grado del giudizio.
10. L'assistenza legale è concessa al testimone di giustizia in relazione ai procedimenti nei quali rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile, nonché in relazione ai procedimenti per la tutela di posizioni soggettive lese a motivo della collaborazione resa.
11. L'assistenza legale è concessa ai familiari e alle altre persone ammesse al programma di protezione in ragione delle relazioni intrattenute con il collaboratore o il testimone di giustizia solo quando anche i soggetti indicati hanno reso dichiarazioni o hanno tenuto condotte di collaborazione.
12. L'assistenza legale è assicurata al collaboratore e al testimone della giustizia anche dopo la capitalizzazione delle altre misure di assistenza economica.
13. Nell'ambito degli speciali programmi così definiti, ai testimoni di giustizia si applicano le condizioni di maggior favore di cui all'articolo 16-ter della legge 15 marzo 1991, n. 82.
14. I testimoni di giustizia, previa autorizzazione della Commissione centrale, accedono ai mutui agevolati sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli Istituti di credito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2004-04-23;161#art-8