Art. 7
Contenuti delle speciali misure di protezione
In vigore dal 10 lug 2004
1. Le speciali misure di protezione, quando non attuate mediante un programma speciale, sono disposte dalla Commissione centrale e sono determinate e attuate dal Prefetto del luogo di residenza del collaboratore o del testimone di giustizia.
2. La Commissione delibera l'adozione delle speciali misure di protezione qualora l'esposizione a pericolo degli interessati non è tale da rendere necessario il trasferimento in luogo protetto o quando gli interessati, se testimoni, manifestano indisponibilità a trasferirsi in un luogo protetto.
3. La Commissione adotta le proprie determinazioni dopo aver acquisito elementi utili sull'esposizione a pericolo, acquisendo se necessario il parere del Prefetto competente.
4. Le speciali misure di protezione possono prevedere:
a) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti;
b) accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni o per gli immobili di pertinenza degli interessati, consistenti anche in strumenti di video-sorveglianza e di teleallarme;
c) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza;
d) modalità particolari di custodia in istituti penitenziari, ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione penitenziaria in attuazione delle disposizioni vigenti;
e) interventi contingenti, anche di carattere economico, finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale;
f) ogni altra misura necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2004-04-23;161#art-7