Art. 7

Contenuti delle speciali misure di protezione

In vigore dal 10 lug 2004
1. Le speciali misure di protezione, quando non attuate mediante un programma speciale, sono disposte dalla Commissione centrale e sono determinate e attuate dal Prefetto del luogo di residenza del collaboratore o del testimone di giustizia. 2. La Commissione delibera l'adozione delle speciali misure di protezione qualora l'esposizione a pericolo degli interessati non è tale da rendere necessario il trasferimento in luogo protetto o quando gli interessati, se testimoni, manifestano indisponibilità a trasferirsi in un luogo protetto. 3. La Commissione adotta le proprie determinazioni dopo aver acquisito elementi utili sull'esposizione a pericolo, acquisendo se necessario il parere del Prefetto competente. 4. Le speciali misure di protezione possono prevedere: a) misure di vigilanza e di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti; b) accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni o per gli immobili di pertinenza degli interessati, consistenti anche in strumenti di video-sorveglianza e di teleallarme; c) misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza; d) modalità particolari di custodia in istituti penitenziari, ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione penitenziaria in attuazione delle disposizioni vigenti; e) interventi contingenti, anche di carattere economico, finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale; f) ogni altra misura necessaria, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
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Contenuti delle speciali misure di protezione (Art. 7 Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'articolo 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.) — Testo vigente | Portale Normativo