Art. 3
Contenuti della proposta di adozione delle speciali misure di protezione
In vigore dal 10 lug 2004
Contenuti della proposta di adozione delle speciali misure
di protezione
1. La proposta di adozione delle misure speciali di protezione contiene i seguenti elementi informativi:
a) specificazione dei delitti e delle organizzazioni criminali, sui quali l'interessato rende le dichiarazioni;
b) indicazione degli elementi da cui si desume che le dichiarazioni hanno carattere di intrinseca attendibilità, nonché, con riferimento specifico ai collaboratori della giustizia, di novità o di completezza;
c) specificazione dei motivi per i quali le dichiarazioni appaiono di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione, ai sensi dell', comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82;
d) indicazione dei provvedimenti, anche di carattere cautelare, ovvero relativi all'applicazione di una misura di prevenzione, eventualmente adottati sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto proposto, nonché delle eventuali deposizioni rese dallo stesso in sede di udienza preliminare o dibattimentale;
e) notizie circa le informazioni rese dal collaboratore per la individuazione, il sequestro e la confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità, dei quali egli stesso o altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente, nonché l'indicazione di eventuali versamenti effettuati dal collaboratore, con conseguente sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria, di denaro frutto di attività illecite;
f) specificazione dettagliata, anche ai fini della definizione delle misure di assistenza economica di cui all', comma 6, della legge 15 marzo 1991, n. 82, ivi compresa la determinazione dell'assegno di mantenimento, del denaro, dei beni e di ogni altra utilità posseduti o controllati dal collaboratore o dei quali egli comunque disponga direttamente o indirettamente per interposta persona, nonché l'indicazione degli accertamenti svolti e degli elementi acquisiti in ordine all'effettivo stato patrimoniale del collaboratore;
g) indicazioni circa la sussistenza o meno di misure di prevenzione, ovvero di procedimenti di applicazione delle stesse, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
h) specificazione delle circostanze da cui si desume la sussistenza di un grave e attuale pericolo, e se tale pericolo deriva dalla collaborazione o dalle dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di un procedimento penale;
i) indicazione delle misure ordinarie di protezione eventualmente adottate dalle competenti Autorità di Pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
j) specificazione dei motivi che determinano l'inadeguatezza delle anzidette misure di tutela.
2. Qualora l'Autorità proponente ritenga che le misure speciali di protezione debbano essere applicate mediante la definizione di uno speciale programma di protezione, specifica dettagliatamente le situazioni di gravità e attualità del pericolo che inducono a ritenerlo necessario.
3. L'Autorità proponente deve altresì comunicare, con la stessa proposta di adozione delle misure speciali di protezione, l'avvenuta redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16-quater, della legge 15 marzo 1991, n. 82. Se la redazione del verbale illustrativo avviene in un momento successivo alla proposta di adozione delle misure speciali di protezione, ma comunque nei termini di cui all'articolo 16-quater, comma 1, l'Autorità proponente ne dà pronta comunicazione alla Commissione centrale.
4. Nella proposta sono indicate dettagliatamente le persone, diverse dal collaboratore o dal testimone, destinatarie delle misure tutorie, con la specificazione dei dati anagrafici, dell'eventuale legame di parentela, della sussistenza o meno di una situazione di convivenza con i predetti collaboratore e testimone. Sono altresì dettagliatamente specificate le situazioni di grave, attuale e concreto pericolo, che rendono necessaria l'estensione delle misure speciali di protezione a persone diverse da quelle che convivano stabilmente con il collaboratore o il testimone.
5. La Commissione, nel caso in cui riscontra che la proposta di adozione delle misure speciali di protezione non contiene talune delle notizie elencate nei commi precedenti o se ritiene che gli elementi informativi disponibili siano insufficienti per le proprie determinazioni, chiede l'acquisizione dei necessari ulteriori elementi informativi o documentali.
6. La proposta di adozione delle misure speciali di protezione è rigettata quando non sussistono i presupposti indicati nell' della legge 15 marzo 1991, n. 82, nonché quando sussistono gli elementi indicati nell'articolo 13-quater, comma 2, della medesima legge 15 marzo 1991, n. 82.
7. La proposta è parimenti rigettata in caso di mancata redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nei termini indicati dall'articolo 16-quater della legge 15 marzo 1991, n. 82.
8. La Commissione può adottare misure diverse da quelle richieste dall'Autorità proponente, sulla base degli elementi informativi acquisiti circa il livello di esposizione a pericolo, nonché delle specifiche esigenze dei soggetti interessati.
9. Le misure speciali di protezione già adottate possono essere estese anche ad altre persone, su richiesta dell'Autorità proponente, osservate le disposizioni del presente articolo concernenti le modalità della proposta.
10. Nella richiesta di estensione delle misure speciali di protezione, l'Autorità proponente specifica dettagliatamente:
a) i motivi che determinano la necessità di tale misura;
b) gli elementi da cui si desume la sussistenza di un grave, attuale e concreto pericolo;
c) i motivi per cui le misure ordinarie di protezione sono insufficienti a tutelare l'incolumità degli interessati;
d) i motivi che hanno indotto a suo tempo l'Autorità proponente a non includere gli interessati nella originaria proposta di adozione delle misure speciali di protezione e le circostanze che hanno determinato la necessità di richiederle successivamente;
e) le relazioni intrattenute tra le persone proposte per l'estensione delle misure e coloro che rendono le dichiarazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2004-04-23;161#art-3