Art. 2
Funzioni della rete telematica
In vigore dal 16 apr 2004
1. Ciascuna rete telematica, parte componente della rete di proprietà di AAMS, assicura le funzioni di:
a) collegamento in rete degli apparecchi e videoterminali di gioco al sistema di elaborazione;
b) raccolta periodica dei dati, registrati negli apparecchi e videoterminali di gioco, e trasferimento almeno quotidiano degli stessi al sistema centrale;
c) raccolta, al di fuori della periodicità stabilita e su specifica richiesta di AAMS, dei dati registrati dagli apparecchi e videoterminali di gioco nonché trasferimento immediato degli stessi al sistema centrale;
d) rilevazione di conformità del funzionamento degli apparecchi e videoterminali di gioco alle prescrizioni per il gioco lecito mediante l'elaborazione dei dati di cui alle lettere b) e c);
e) trasmissione immediata al sistema centrale delle rilevazioni di non conformità di funzionamento;
f) telediagnostica degli apparecchi e videoterminali di gioco e trasmissione periodica al sistema centrale dei casi di malfunzionamento;
g) predisposizione di informazioni utili alla valutazione della redditività degli apparecchi e videoterminali di gioco e loro trasmissione periodica al sistema centrale;
h) gestione amministrativa degli apparecchi e videoterminali di gioco e trasmissione delle relative informazioni alla banca dati di cui all', comma 1;
i) contabilizzazione delle somme giocate, delle vincite e del prelievo erariale unico e trasmissione periodica di tali informazioni al sistema centrale;
j) gestione del gioco mediante apparecchi videoterminali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-12;86#art-2