Art. 6

Disposizioni transitorie

In vigore dal 16 apr 2004
1. Entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco degli aggiudicatari della concessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il titolare di nulla-osta diverso dal concessionario è tenuto a richiedere ad un concessionario, per ciascun apparecchio, il collegamento alla rete telematica. 2. Il concessionario è tenuto a collegare gli apparecchi di gioco, muniti di nulla-osta di cui al comma 1, presso il medesimo esercizio nel quale gli apparecchi stessi sono installati. 3. Per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui al comma 1, il compenso del concessionario non può essere superiore al 3 per cento delle somme giocate per ciascun apparecchio. 4. Il concessionario richiede ad AAMS, al momento del collegamento alla propria rete telematica degli apparecchi di gioco di cui al comma 1, i nulla-osta sostitutivi di quelli rilasciati in precedenza. 5. Per il collegamento degli apparecchi di gioco alla rete telematica, il soggetto al quale è stato rilasciato il nulla-osta di cui al comma 1 è tenuto a prestare idonee garanzie a favore del concessionario, a tutela del regolare assolvimento delle obbligazioni economiche derivanti dai rapporti con il concessionario stesso. 6. La disciplina dei rapporti di cui ai commi 3 e 5 ha effetto fino alla data di scadenza del primo periodo di affidamento in concessione delle attività di cui all', ovvero fino alla data di comunicazione formale ad AAMS dell'avvenuta rimozione o demolizione degli apparecchi di cui al comma 1, nel caso in cui tale data sia anteriore a quella di scadenza del primo periodo di affidamento in concessione. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 marzo 2004 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 378
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-12;86#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni transitorie (Art. 6 Regolamento concernente disposizioni per la gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo