Art. 4
Ripartizione delle somme giocate
In vigore dal 16 apr 2004
1. La ripartizione percentuale delle somme giocate per ciascun apparecchio o videoterminale di gioco, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e dell'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è la seguente:
a) alle vincite è destinata una percentuale non inferiore al 75 per cento, relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite;
b) al prelievo erariale unico, è destinata una percentuale del 13,5 per cento del costo di ciascuna partita;
c) alla remunerazione delle attività connesse alla gestione degli apparecchi e videoterminali di gioco e delle funzioni di cui all', comprese le spese di gestione direttamente sostenute da AAMS, è destinata una percentuale non superiore all'11,5 per cento, relativamente a ciascun ciclo complessivo di partite.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-12;86#art-4