Art. 3
Attività e funzioni affidate in concessione
In vigore dal 16 apr 2004
1. AAMS, con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, affida in concessione l'attivazione e la gestione operativa delle reti telematiche.
2. Il concessionario:
a) assicura che la rete telematica assolva le funzioni di cui all';
b) segnala immediatamente ad AAMS nonché agli organismi istituzionali ed agli enti, anche territoriali, indicati da AAMS stessa, ogni informazione relativa alla possibile non conformità di un apparecchio o videoterminale di gioco;
c) interrompe immediatamente il collegamento alla rete telematica degli apparecchi e videoterminali di cui è rilevata la non conformità alle prescrizioni per il gioco lecito, dandone comunicazione ad AAMS nonché agli organismi istituzionali ed agli enti, anche territoriali, indicati da AAMS stessa;
d) verifica che l'esercente intraprenda le procedure di blocco per gli apparecchi di gioco o videoterminali individuati come non conformi alle prescrizioni per il gioco lecito;
e) assolve tutti gli adempimenti amministrativi relativi agli apparecchi di gioco ed ai videoterminali;
f) effettua rilevazioni statistiche presso gli esercizi, al fine di reperire le informazioni richieste periodicamente da AAMS;
g) contabilizza, per gli apparecchi collegati alla rete telematica affidatagli, il prelievo erariale unico ed esegue il versamento del prelievo stesso, con modalità definite con decreto di AAMS.
3. Il concessionario è tenuto, altresì, ad effettuare tutte le altre attività strumentali e funzionali alla corretta ed efficace gestione telematica degli apparecchi nonché del gioco lecito effettuato anche mediante videoterminali di gioco.
4. Il concessionario è tenuto, inoltre, ad eseguire la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della rete telematica affidata in concessione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti negli atti di concessione al fine di assicurare, per quanto di propria competenza, il mantenimento del valore tecnologico e di mercato della rete di proprietà di AAMS.
5. Per gli apparecchi di gioco installati successivamente alla data di individuazione dei concessionari di cui al comma 1, AAMS rilascia il relativo nulla-osta esclusivamente ai soggetti affidatari delle concessioni medesime.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2004-03-12;86#art-3