Art. 1

Oggetto e definizioni

In vigore dal 16 apr 2004
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; Tenuto conto delle regole di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, definite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003; Visto il parere di congruità fornito in data 30 gennaio 2004 dalla apposita Commissione tecnica nominata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con provvedimento del 16 gennaio 2004; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 febbraio 2004; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del 3 marzo 2004, n. 3-3418/UCL; A d o t ta il seguente regolamento: . Oggetto e definizioni 1. Il decreto ha per oggetto: a) la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonché del gioco lecito; b) le attività e le funzioni affidate in concessione; c) la ripartizione delle somme giocate; d) le funzioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a tutela del gioco lecito. 2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono: a) per AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) per T.U.L.P.S., il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni; c) per nulla-osta, il nulla-osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni; d) per prelievo erariale unico, il prelievo applicato alle somme giocate, versato dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla-osta; e) per apparecchio di gioco o apparecchio, un apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., conforme alle regole di produzione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, emanate ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 22 dicembre 2002, n. 289; f) per apparecchio videoterminale o videoterminale, un apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., il cui funzionamento di gioco può avvenire mediante collegamento in rete al sistema di elaborazione, in conformità alle specifiche definite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, emanato ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 22 dicembre 2002, n. 289; g) per sistema di elaborazione, parte componente della rete telematica, il sistema per la raccolta, la gestione ed il controllo di tutti i dati e le informazioni relativi agli apparecchi ed ai videoterminali collegati alla rete telematica. Nel caso di apparecchi videoterminali collegati, il sistema di elaborazione gestisce anche il software di gioco; h) per sistema centrale, lo specifico sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte di AAMS, di tutti i dati e di tutte le informazioni relativi agli apparecchi di gioco, compresi quelli relativi al prelievo erariale unico sulle somme giocate, forniti dal sistema di elaborazione; i) per rete telematica, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati che collega gli apparecchi di gioco, anche videoterminali, al relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale, al fine della gestione telematica degli apparecchi di gioco nonché del gioco lecito effettuato anche mediante apparecchi videoterminali, previsto per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.; j) per rete di proprietà di AAMS, l'infrastruttura hardware e software di AAMS, composta dal sistema centrale e dalle reti telematiche; k) per esemplare certificato, il modello di apparecchio o videoterminale di gioco in possesso della certificazione di conformità alle caratteristiche di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., rilasciata da AAMS ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni; l) per ciclo complessivo di partite, ciascun ciclo di 14.000 partite consecutive, vale a dire dalla partita n. 1 alla partita n. 14.000, dalla partita n. 14.001 alla n. 28.000 e così di seguito; m) per esercizio, gli esercizi pubblici, i circoli privati ed i punti di raccolta di altri giochi autorizzati di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 27 ottobre 2003, nei quali sono installati gli apparecchi ed i videoterminali di gioco collegati alla rete telematica.
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Oggetto e definizioni (Art. 1 Regolamento concernente disposizioni per la gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo