Art. 5

Funzioni di AAMS a tutela del gioco lecito

In vigore dal 16 apr 2004
1. AAMS organizza e gestisce la banca dati generale per la tutela del gioco lecito, contenente, tra l'altro, le informazioni relative alla produzione, distribuzione, installazione e cessione degli apparecchi per il gioco lecito nonché agli esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati nei quali tali apparecchi possono essere installati. 2. AAMS può rendere disponibili, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, le informazioni contenute nella banca dati di cui al comma 1 agli organismi istituzionali ed agli enti, anche territoriali, competenti all'attività di controllo che ne facciano richiesta. 3. AAMS, ai sensi dell'articolo 38, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, esegue controlli sugli apparecchi e videoterminali di gioco, mediante accesso diretto negli esercizi presso i quali essi sono installati, al fine di verificarne la conformità alle prescrizioni per il gioco lecito e l'effettivo collegamento alla rete telematica. 4. AAMS, al fine di verificare la rispondenza degli apparecchi e videoterminali agli esemplari certificati, effettua controlli di conformità anche a campione, mediante ispezioni da realizzarsi sugli apparecchi e videoterminali stessi. AAMS definisce le modalità e le procedure per l'esercizio di tali attività e nessun indennizzo è dovuto da AAMS stessa per l'interruzione del funzionamento dell'apparecchio per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dei suddetti controlli.
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