Art. 2 · Funzioni della rete telematica

Art. 2

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Funzioni della rete telematica

In vigore dal 16 apr 2004
1. Ciascuna rete telematica, parte componente della rete di proprietà di AAMS, assicura le funzioni di: a) collegamento in rete degli apparecchi e videoterminali di gioco al sistema di elaborazione; b) raccolta periodica dei dati, registrati negli apparecchi e videoterminali di gioco, e trasferimento almeno quotidiano degli stessi al sistema centrale; c) raccolta, al di fuori della periodicità stabilita e su specifica richiesta di AAMS, dei dati registrati dagli apparecchi e videoterminali di gioco nonché trasferimento immediato degli stessi al sistema centrale; d) rilevazione di conformità del funzionamento degli apparecchi e videoterminali di gioco alle prescrizioni per il gioco lecito mediante l'elaborazione dei dati di cui alle lettere b) e c); e) trasmissione immediata al sistema centrale delle rilevazioni di non conformità di funzionamento; f) telediagnostica degli apparecchi e videoterminali di gioco e trasmissione periodica al sistema centrale dei casi di malfunzionamento; g) predisposizione di informazioni utili alla valutazione della redditività degli apparecchi e videoterminali di gioco e loro trasmissione periodica al sistema centrale; h) gestione amministrativa degli apparecchi e videoterminali di gioco e trasmissione delle relative informazioni alla banca dati di cui all', comma 1; i) contabilizzazione delle somme giocate, delle vincite e del prelievo erariale unico e trasmissione periodica di tali informazioni al sistema centrale; j) gestione del gioco mediante apparecchi videoterminali.
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