Capo II
Art. 8
Commissioni giudicatrici degli esami finali
In vigore dal 31 mar 2004
1. Le commissioni giudicatrici degli esami finali dei corsi disciplinati dal presente regolamento e le eventuali sottocommissioni di cui all', comma 2, sono nominate con decreto dipartimentale.
2. Le commissioni sono composte dal direttore dell'Istituto superiore di polizia che le presiede e da un numero pari di componenti, non inferiore a quattro, individuati tra i docenti del corso. Le sottocommissioni sono composte da non meno di tre componenti.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo della Polizia di Stato, in servizio presso l'Istituto superiore di Polizia.
4. Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o più componenti ed un segretario supplenti, in caso di impedimento dei titolari.
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