Capo III

Art. 11

Attribuzione dei giudizi di idoneità

In vigore dal 31 mar 2004
1. I giudizi d'idoneità per l'ammissione al secondo ciclo previsti per il corso di formazione iniziale per commissari e per il corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale di cui all' del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, nonché i giudizi di idoneità previsti al termine dei corsi di formazione iniziale per direttori tecnici e per direttivi medici, sono espressi dal direttore dell'Istituto superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo. 2. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia al termine del corso di formazione iniziale per commissari è espresso anche in relazione alle risultanze degli atti d'ufficio dal direttore dell'Istituto superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo. 3. I giudizi di idoneità devono essere motivati e sono espressi sulla base dei seguenti parametri: a) qualità morali e di carattere: viene valutata la condivisione di principi e valori fondamentali quali la rettitudine, la lealtà e la correttezza; b) doti di equilibrio: viene valutata la capacità di controllare le reazioni emotive; c) senso del dovere: viene valutata l'applicazione nelle attività formative e l'attaccamento alle istituzioni; d) senso della disciplina: viene valutata l'osservanza delle norme regolamentari e delle direttive impartite dai superiori; e) senso di responsabilità: viene valutata l'attitudine ad assumere le responsabilità inerenti al proprio ruolo; f) spirito di iniziativa e capacità organizzativa e di risoluzione: vengono valutate le capacità di promuovere attività rispondenti alle esigenze, nonché la capacità di impiegare le risorse disponibili, analizzare i problemi e scegliere idonee soluzioni; g) adattabilità al lavoro di gruppo: viene valutata la capacità di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle attività; h) condotta: vengono valutati i comportamenti tenuti durante il corso, l'interesse dimostrato, nonché la capacità di instaurare un corretto e costruttivo rapporto con superiori e colleghi; i) rendimento negli studi: viene valutato il livello dei risultati conseguiti durante il corso; la valutazione tiene, altresì, conto dell'impegno e rendimento negli studi, dell'esito di esercitazioni, interrogazioni, questionari, tesine, lavori individuali e di gruppo e di ogni altra attività attinente al percorso formativo seguito dal frequentatore; l) qualità fisiche: viene valutato il grado di efficienza fisica dimostrato durante il corso. 4. Il giudizio di idoneità di cui ai commi 1 e 2, deve essere motivato ed è espresso, sulla base dei medesimi parametri enunciati al comma 3, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo e dei periodi di applicazione risultanti dalle note valutative ed informative di cui agli . 5. I giudizi sono sintetizzati in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro. 6. L'idoneità è conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a 18/30; non è conseguita se, anche in un solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.
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Attribuzione dei giudizi di idoneità (Art. 11 Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo