Capo II

Art. 7

Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove

In vigore dal 31 mar 2004
Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove 1. Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove previste dai piani di studio dei corsi disciplinati dal presente regolamento sono nominate con decreto dipartimentale. 2. Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in più sottocommissioni. 3. Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi ovvero il conseguimento di titoli universitari sono costituite in conformità con la normativa in materia di autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni sono comunque integrate da un dirigente della Polizia di Stato in qualità di componente e da un appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato con funzioni di segretario, entrambi nominati con decreto dipartimentale.
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Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove (Art. 7 Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo