Capo III

Art. 10

Valutazione degli esami e delle prove

In vigore dal 31 mar 2004
1. Gli esami e le altre prove previste dai piani di studio sono valutati con un voto espresso in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con una votazione non inferiore a 18/30.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2003-12-24;400#art-10

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Valutazione degli esami e delle prove (Art. 10 Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo