Capo III
Art. 10
Valutazione degli esami e delle prove
In vigore dal 31 mar 2004
1. Gli esami e le altre prove previste dai piani di studio sono valutati con un voto espresso in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con una votazione non inferiore a 18/30.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2003-12-24;400#art-10