Art. 10 · Valutazione degli esami e delle prove
Capo III

Art. 10

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Valutazione degli esami e delle prove

In vigore dal 31 mar 2004
1. Gli esami e le altre prove previste dai piani di studio sono valutati con un voto espresso in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con una votazione non inferiore a 18/30.
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