Capo IV

Art. 13

Criteri di svolgimento

In vigore dal 31 mar 2004
1. Le modalità di applicazione dei frequentatori alle attività svolte dagli uffici e dai reparti vengono curate da funzionari coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari. 2. I funzionari coordinatori sono individuati nei dirigenti degli uffici e reparti della Polizia di Stato o in dirigenti da questi delegati. 3. I funzionari coordinatori vigilano sul regolare svolgimento del tirocinio, favoriscono il graduale inserimento dei tirocinanti nei vari settori di attività attraverso momenti di verifica, di dialogo e contatti costanti con i funzionari affidatari. 4. I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili delle articolazioni interne degli uffici e reparti cui vengono assegnati i frequentatori. 5. I funzionari affidatari illustrano ai tirocinanti le modalità di organizzazione e direzione dei servizi d'istituto nei principali settori di attività, i relativi aspetti amministrativi, nonché i profili di gestione delle risorse umane e materiali. 6. L'Istituto superiore di Polizia, d'intesa con i dirigenti degli uffici interessati assicura la supervisione sulle attività di tirocinio anche a mezzo di funzionari appositamente delegati dal direttore. 7. Per i funzionari coordinatori e per quelli affidatari, l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.
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Criteri di svolgimento (Art. 13 Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo