Capo II

Art. 5

Articolazione del percorso formativo

In vigore dal 31 mar 2004
1. I corsi hanno di norma carattere residenziale. Sono, comunque, a carattere residenziale i corsi previsti dal titolo II. 2. L'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo studio ed alla ricerca individuale e di gruppo, l'organizzazione delle attività culturali e sportive obbligatorie ed elettive, i periodi di tirocinio o di applicazione pratica costituiscono un percorso formativo coerente con le finalità fissate dal presente regolamento. Allo stesso fine concorrono le regole della convivenza e le altre attività interne all'Istituto. 3. Di massima le attività didattiche si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì, e sono articolate in ore didattiche e pause di intervallo per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Tuttavia, ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi ed in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata festiva eventualmente non fruita. 4. Il percorso formativo è sviluppato dal calendario settimanale delle attività, complessivamente non superiore alle quarantadue ore settimanali, definito dalla direzione dell'Istituto. Durante i periodi di tirocinio o di applicazione pratica il calendario delle attività dei frequentatori, organizzato in modo da favorirne la partecipazione per non più di otto ore giornaliere alle attività operative di particolare interesse formativo, è stabilito dal dirigente dell'ufficio o della struttura presso cui si svolgono il tirocinio o l'applicazione, che ne informa la direzione dell'Istituto. Il calendario settimanale delle attività costituisce per i frequentatori orario di servizio. 5. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei, il percorso formativo dei corsi di cui al titolo II si articola in moduli trimestrali, semestrali ed annuali in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dai piani di studio. Al termine di ciascun modulo i frequentatori possono essere sottoposti ad esami, prove o verifiche, il cui esito concorre alla formazione delle graduatorie finali di cui agli .
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2003-12-24;400#art-5

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Articolazione del percorso formativo (Art. 5 Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.) — Testo vigente | Portale Normativo