Capo II

Art. 3

Piani di studio

In vigore dal 31 mar 2004
1. I piani di studio dei corsi, elaborati ove ne ricorrano i presupposti in coerenza con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, sono stabiliti con decreto dipartimentale, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di Polizia. 2. Le materie d'insegnamento, i relativi programmi, nonché gli esami, le prove e gli altri obiettivi formativi di cui agli , comma 1, lettera c) e 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, di seguito denominato decreto legislativo, sono individuati dai piani di studio, nell'ambito delle finalità fissate dal presente regolamento. Per i corsi strutturati in più cicli i piani di studio stabiliscono, altresì, gli esami, le prove e gli obiettivi da superare per ogni ciclo. 3. Le finalità qualificanti e le aree didattiche dei corsi di formazione di cui al Titolo II sono indicati nell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
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