Titolo IV

Art. 28

Giocate sistemistiche ed a caratura

In vigore dal 6 gen 2010
1. La giocata sistemistica al concorso pronostici "il9" è effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso Totocalcio e si compone di tante colonne unitarie quante ne derivano dallo sviluppo delle sole varianti inserite nei primi nove eventi del concorso. 2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per il concorso pronostici "il9"; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici "il9" e Totocalcio, sono comunicati al partecipante e la ricevuta è emessa solo dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti dall', comma 2. 3. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema è sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il concorso pronostici "il 9"; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici "il 9" e Totocalcio, sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso. 4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso giocate a caratura, è ammessa solo in quanto parte di un sistema relativo al concorso pronostici Totocalcio. Le modalità di effettuazione delle giocate a caratura ed il contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a quanto stabilito dall', commi 3, 4, 5 e 6. 5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle informazioni previste dall', comma 4, anche l'informazione concernente la partecipazione al concorso pronostici "il9". 6. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono stabilite con il decreto del direttore generale di AAMS di cui all', comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.

Note all'articolo

  • Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-06-19;179#art-28

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