Titolo III
Art. 25
Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori.
In vigore dal 6 gen 2010
(Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale
mancanza di vincitori).
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all', comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione, così determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio è determinato nel modo seguente:
a) il 40 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 1ª categoria, incrementato dell'eventuale jackpot, di cui all', comma 2;
b) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 2ª categoria;
c) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 3ª categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti, il montepremi di 1ª categoria determina il jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totocalcio non si registrino vincitori di 1ª categoria, il montepremi di 1ª categoria è sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.
6. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 3ª categoria, è ripartito tra i vincitori di 3ª categoria.
7. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 2ª categoria, è ripartito tra i vincitori di 2ª categoria.
8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª e 3ª categoria, la somma dei relativi montepremi è ripartita in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
9. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore sia più alta di quella di una categoria superiore, è calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse.
10. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
11. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
12. Qualora la commissione di controllo riscontri, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul concorso immediatamente successivo.
Note all'articolo
- Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
- Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-06-19;179#art-25