Titolo III

Art. 23

Abrogato

Validità dei risultati.

In vigore dal 6 gen 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185

Note all'articolo

  • Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".

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Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-06-19;179#art-23

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Validità dei risultati. (Art. 23 Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base) — Testo vigente | Portale Normativo