Titolo III
Art. 21
Ricevuta di partecipazione
In vigore dal 20 lug 2003
1. La ricevuta di partecipazione è emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
h) importo della giocata;
i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
j) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata.
3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il terminale di gioco emette, inoltre, ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-06-19;179#art-21