Titolo II

Art. 16

Versamenti al concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi.

In vigore dal 6 gen 2010
(Versamenti al concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi). 1. Sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e/o rimborsabili verificate dal singolo concessionario,..., sono effettuati i versamenti, sui conti correnti comunicati ad AAMS dallo stesso concessionario all'inizio dell'attività oggetto della concessione ed ad esso intestati, dell'importo complessivo dei premi e/o dei rimborsi di cui agli .... Il concessionario provvede al versamento dei premi e/o dei rimborsi a ciascun avente diritto con le modalità indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli . 2. Le modalità operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Note all'articolo

  • Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
  • Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
  • Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-06-19;179#art-16

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Versamenti al concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi. (Art. 16 Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base) — Testo vigente | Portale Normativo