Titolo II
Art. 11
Verifica delle ricevute di partecipazione.
In vigore dal 5 apr 2006
1. La ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione dei premi e per la richiesta dei rimborsi, solo a seguito di avvenuta verifica. Il concessionario verifica, attraverso i punti di vendita con esso collegati e attraverso la propria organizzazione, nei casi di premi o rimborsi superiori a 3.000,00 (tremila/00) Euro, l'eventuale non contraffazione materiale della ricevuta di partecipazione; il totalizzatore nazionale ne verifica i dati identificativi in essa contenuti.
Note all'articolo
- Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-06-19;179#art-11