Titolo I
Art. 6
Conservazione e protezione dei dati delle giocate
In vigore dal 6 gen 2010
1. Ogni singola giocata registrata dal totalizzatore nazionale è successivamente archiviata con modalità che ne consentano la rilettura ed impediscano l'alterazione dei dati conservati.
2. Alla chiusura dell'accettazione, la commissione di controllo, di cui all', sovrintende alla registrazione delle giocate accettate su supporto non riscrivibile e verifica il montepremi complessivo del concorso.
3. I dati relativi al totale delle giocate, al loro importo complessivo ed i supporti contenenti tutte le giocate accettate nel concorso sono consegnati alla commissione di controllo.
4. AAMS provvede alla custodia dei dati e del supporti di cui al comma 3.
Note all'articolo
- Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-06-19;179#art-6