Titolo I

Art. 3

Modalità di partecipazione ai concorsi pronostici e posta di gioco

In vigore dal 6 gen 2010
Modalità di partecipazione ai concorsi pronostici e posta di gioco 1. La partecipazione al concorso avviene utilizzando apposite schedine di gioco, oppure con digitazione diretta dei pronostici sul terminale di gioco, ovvero con le modalità previste per il gioco a distanza. 2. È consentita la partecipazione al concorso anche mediante giocate sistemistiche, giocate a caratura e giocate a caratura speciale. 3. La posta, per ogni colonna unitaria, è comprensiva del diritto fisso, di cui all' della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'aggio spettante al punto di vendita. L'importo della posta è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell', comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Note all'articolo

  • Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".

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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-06-19;179#art-3

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Modalità di partecipazione ai concorsi pronostici e posta di gioco (Art. 3 Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base) — Testo vigente | Portale Normativo