Titolo I

Art. 5

Ripartizione della posta

In vigore dal 1 gen 2019
1. La posta dei concorsi pronostici è ripartita, secondo quanto già disposto dagli della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall' della legge 29 settembre 1965, n. 1117, dall' della legge 29 dicembre 1988, n. 555, dall' della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall' del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464 e dall' del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178 e dall', comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle seguenti percentuali: a) aggio al punto di vendita 8%; b) montepremi: 34,65%; c) contributo CONI: 18,77%; d) contributo all'Istituto per il credito sportivo: 2,45%; e) imposta unica: 30,42%; f) contributo alle spese di gestione di AAMS: 5,71%.

Note all'articolo

  • La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 283) che "la posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e' cosi' rideterminata: a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; b) 50 per cento, come montepremi; c) 33,84 per cento, come imposta unica; d) 2,45 per cento, come contributo all'Istituto per il credito sportivo; e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione."
  • La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 638) che "A decorrere dal 1° luglio 2019 l'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e il diritto fisso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi, sono soppressi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-06-19;179#art-5

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