Titolo II
Art. 10
Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie
In vigore dal 19 ago 2007
(Rendicontazione di riferimento ai
fini delle movimentazioni finanziarie)
1. Al singolo concessionario è fornita la rendicontazione della gestione finanziaria, da parte del totalizzatore nazionale, relativamente alla settimana contabile di riferimento. Il rendiconto della gestione finanziaria è messo a disposizione del concessionario, entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento. Il rendiconto contiene le seguenti informazioni:
a) importo totale da versare;
b) incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutti i concorsi di cui è chiusa l'accettazione, nella settimana contabile di riferimento;
c) aggio totale, trattenuto dai punti di vendita, relativo all'incasso di cui al punto b);
d) importo totale delle vincite pagate dai punti vendita nella settimana contabile di riferimento;
e) incasso di ciascun concorso di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
f) aggio, trattenuto dai punti di vendita, per l'incasso di ciascun concorso;
g) elenco delle vincite pagate dai punti di vendita nella settimana contabile di riferimento;
h) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;
i) il compenso spettante al concessionario.
2. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS, in dipendenza della concessione, sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1, lettera a).
Note all'articolo
- Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-06-19;179#art-10