Titolo II
Art. 9
Raccolta degli incassi delle giocate e compenso ai punti di vendita
In vigore dal 20 lug 2003
Raccolta degli incassi delle giocate
e compenso ai punti di vendita
1. La raccolta delle giocate del concorsi pronostici è effettuata dai concessionari attraverso i punti di vendita collegati, per i quali AAMS ha rilasciato nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici.
2. Gli incassi delle giocate, al netto dei compensi dovuti ai punti di vendita e dagli stessi direttamente trattenuti, costituiscono gli incassi colonnari netti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-06-19;179#art-9