Titolo II
Art. 13
Modalità di pagamento delle vincite di importo fino a 3.000,00 euro
In vigore dal 19 set 2004
Modalità di pagamento delle vincite
di importo fino a 3.000,00 euro
1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo fino a 3.000,00 euro, possono recarsi, a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, oltre che presso il punto di vendita nel quale hanno effettuato la giocata, anche presso qualsiasi altro punto di vendita collegato con il medesimo concessionario per riscuotere, previa verifica della ricevuta stessa, secondo le modalità previste dall' , il pagamento del premio in contanti.
2. Sulla ricevuta di partecipazione è indicato il concessionario cui è collegato il punto di vendita che ha emesso la ricevuta; presso ogni singolo punto di vendita è pubblicizzato il concessionario con cui esso è collegato.
Note all'articolo
- Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-06-19;179#art-13