Titolo IV
Art. 27
Modalità di indicazione della volontà di partecipazione al concorso
In vigore dal 6 gen 2010
Modalità di indicazione della
volontà di partecipazione al concorso
1. La partecipazione al concorso "il 9" si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni colonna sulle schedine di gioco del concorso Totocalcio, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell'apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante oppure con le modalità previste per il gioco a distanza.
2. La partecipazione al concorso può essere anche di una sola colonna unitaria, purchè la giocata al concorso Totocalcio, cui essa è collegata, sia almeno di 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici "il9" non può superare le 8.192 colonne unitarie.
Note all'articolo
- Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
- Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-06-19;179#art-27