Titolo IV

Art. 26

Oggetto del concorso pronostici "il9"

In vigore dal 6 gen 2010
1. I primi nove pronostici di una colonna unitaria del Totocalcio costituiscono l'oggetto del concorso "il9", cui si può partecipare solo congiuntamente al concorso pronostici Totocalcio, mediante pagamento di una specifica posta aggiuntiva. 2. Nel caso in cui AAMS distribuisca schedine di gioco universali, valide per ogni concorso Totocalcio, i primi nove eventi di tali schedine di gioco costituiscono l'oggetto del concorso pronostici "il9".

Note all'articolo

  • Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".

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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-06-19;179#art-26

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Oggetto del concorso pronostici "il9" (Art. 26 Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base) — Testo vigente | Portale Normativo