Titolo IV

Art. 33

Calcolo delle vincite e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori

In vigore dal 6 gen 2010
Calcolo delle vincite e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori 1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all', comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione, così determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio. 2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot di cui all', comma 2, è assegnato alle colonne unitarie vincenti con 9 punti, corrispondenti ai primi 9 pronostici della colonna vincente del concorso Totocalcio. 3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica ed il numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce la quota unitaria di vincita. 4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 9 punti, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo, determinando la formazione del jackpot. 5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici "il9" non si aggiudica il jackpot, l'importo relativo è distribuito tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio. 6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali rimanenti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore. 7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote. 8. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontri, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul concorso immediatamente successivo.

Note all'articolo

  • Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
  • Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-06-19;179#art-33

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