Capo II›Sez. II
Art. 23
Sistemazione risponditori radar
In vigore dal 22 giu 2003
1. I risponditori radar devono essere installati in punti di facile accesso in modo da poter essere facilmente disimpegnati a mano ed essere portati nelle lance di salvataggio. L'installazione, all'interno della plancia in prossimità delle porte di sfuggita, dei risponditori radar, dotazione delle lance di salvataggio, soddisfa anche l'obbligo di cui alla Regola 7, punto 7.3, del Capitolo IV degli emendamenti 1988 alla «convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)». I risponditori radar possono essere installati all'interno delle imbarcazioni di salvataggio; in tal caso essi devono essere installati in tutte le imbarcazioni di salvataggio. Nelle navi dotate di almeno due risponditori radar ed equipaggiate con imbarcazioni di salvataggio a caduta libera, uno dei due risponditori radar deve essere sistemato nella imbarcazione di salvataggio, l'altro deve essere sistemato nelle immediate vicinanze della plancia in modo che possa essere utilizzato a bordo e pronto per essere trasferito su uno qualsiasi degli altri mezzi collettivi di salvataggio. La batteria dei risponditori radar deve essere sostituita ad intervalli non superiori a quattro anni e comunque entro la data di scadenza della batteria.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2003-04-15;130#art-23