Capo II›Sez. II
Art. 25
Sistemazione del ricevitore radiotelefonico di guardia sulla frequenza 2182 kHz
In vigore dal 22 giu 2003
1. Il ricevitore radiotelefonico di guardia sulla frequenza 2182 kHz, ove presente, deve essere installato in plancia e dotato di una antenna propria.
2. Inoltre deve essere previsto un dispositivo che silenzi il ricevitore quando il trasmettitore radiotelefonico ad onde ettometriche o ettometriche/decametriche della nave è in funzione, ad eccezione del caso in cui il ricevitore sia dotato di dispositivo automatico di silenziamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2003-04-15;130#art-25