Capo II›Sez. II
Art. 24
Sistemazione radiotelefoni portatili ad onde metriche
In vigore dal 22 giu 2003
1. I radiotelefoni portatili ad onde metriche, dotazione delle lance di salvataggio, devono essere allocati in plancia in una posizione ben evidenziata. In tale posizione devono essere conservate le batterie primarie necessarie per l'utilizzo a bordo delle lance di salvataggio. Essi devono essere dedicati esclusivamente alle comunicazioni di sicurezza. Qualora detti apparati siano autorizzati anche per le comunicazioni di bordo e siano quindi dotati anche di batterie ricaricabili, essi possono soddisfare l'obbligo delle comunicazioni di sicurezza della navigazione dalle ali di plancia di cui alla Regola 6.3 del Capitolo IV degli emendamenti 1988 alla «convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)». Per detti radiotelefoni portatili ad onde metriche deve essere previsto a bordo, qualora non autorizzati per le comunicazioni di bordo, un idoneo sistema per la verifica di efficienza. La batteria primaria del radiotelefono deve essere sostituita ad intervalli non superiori a quattro anni e comunque entro la data di scadenza della batteria.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2003-04-15;130#art-24