Capo II›Sez. II
Art. 20
Disposizioni aggiuntive per navi passeggeri
In vigore dal 22 giu 2003
1. Sulle navi passeggeri deve essere installato, nella posizione di comando, un «pannello allarmi» per l'invio dei segnali di allarme.
Tale pannello deve contenere o un singolo pulsante che, quando premuto, faccia partire un segnale di allarme impiegando tutti i sistemi di radiocomunicazione prescritti a tal fine, oppure un pulsante per ciascuna singola installazione. Il pannello deve indicare in modo chiaro e ben visibile ogniqualvolta un qualsiasi pulsante sia stato premuto. Devono essere previsti mezzi per impedire un'involontaria attivazione dei pulsanti. Se la radioboa satellitare usata come dispositivo secondario per l'invio di segnali di allarme non è attivabile a distanza, ne deve essere installata un'altra aggiuntiva in plancia, vicino alla posizione di comando.
2. Sulle navi passeggeri l'informazione sulla posizione della nave deve essere continuamente ed automaticamente fornita a tutti i sistemi di radiocomunicazione utilizzati per la trasmissione di segnali di allarme, in modo da essere inclusa in detti segnali di allarme quando vengono premuti i pulsanti sul pannello allarmi.
3. Sulle navi passeggeri deve essere installato, nella posizione di comando, un pannello per la ricezione dei segnali di allarme. Detto pannello deve fornire un indicazione visiva ed acustica di qualsiasi segnale di allarme ricevuto a bordo e deve anche indicare attraverso quale sistema di radiocomunicazione siano stati ricevuti detti segnali di allarme.
4. Tutte le navi passeggeri devono essere provviste di apparecchiatura ricetrasmittente di radiocomunicazione per le operazioni di ricerca e salvataggio, operante sulle frequenze aeronautiche 121,500 MHz e 123,100 MHz ed installata in plancia.
5. Sulle navi passeggeri almeno una persona qualificata deve essere assegnata esclusivamente all'esecuzione di compiti di radiocomunicazione in situazioni di soccorso.
Storico versioni
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